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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990
Contenuto dell'obbligo

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria:

nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

L'accesso civico "semplice" è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.  

 

Il Responsabile per la Trasparenza è il Direttore – dott.ssa Pollini Laura. 

 

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 

 

La richiesta può essere presentata al responsabile della trasparenza nei seguenti modi:

 

-  tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: info@pec.fcda.it

 

-  tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. Via Strappazocche n. 18 Arco (TN)

 

- con consegna diretta presso l’ufficio Protocollo della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P. Via Strappazocche n. 18 Arco (TN)

 

utilizzando il seguente modulo richiesta accesso civico semplice.docx 22,19 kB

 

Entro 30 giorni l'amministrazione pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.

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Pubblicato il: Giovedì, 21 Giugno 2018 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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